Art. 170 disp. att. c.p.p. Sezioni unite

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.