Art. 165-ter disp. att. c.p.p. Monitoraggio dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis.