Art. 165 disp. att. c.p.p. Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.