Art. 165 disp. att. c.p.p. Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.