Art. 166-bis disp. att. c.p.p. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

Testo in vigore dal 6 marzo 2018

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.