Art. 167 disp. att. c.p.p. Nuovi motivi della impugnazione già proposta

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.