Art. 175-bis disp. att. c.p.p. Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344-bis del codice

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis del codice.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.