Art. 164-ter disp. att. c.p.c. Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l’iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.(59)
2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito.(59)(38)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (38)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 164-ter disp. att. c.p.c. è nato con la riforma che, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha affidato al creditore, anziché all’ufficiale giudiziario, l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, da compiere entro termini perentori a pena di inefficacia del pignoramento (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.). La disposizione regola le conseguenze di quella inefficacia sul piano pratico: libera il debitore e il terzo dai vincoli del pignoramento, impone al creditore di dichiararla e consente la cancellazione della trascrizione.
Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è stato modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia), che ha sostituito il riferimento al “mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo” con quello alla mancata iscrizione a ruolo del processo esecutivo nel termine stabilito, in coerenza con le nuove modalità telematiche di iscrizione. Per l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, le nuove disposizioni si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’inefficacia opera di diritto: il terzo pignorato, ad esempio il datore di lavoro o la banca, è liberato senza bisogno di un provvedimento del giudice. Nella pratica, tuttavia, il terzo tende a non svincolare le somme in assenza di un atto formale, e i giudici di merito ritengono giustificata questa prudenza ai fini delle spese. È quindi interesse del debitore sollecitare la dichiarazione del creditore o chiedere al giudice dell’esecuzione una pronuncia di inefficacia. L’omissione della dichiarazione non obbliga il creditore a rinunciare agli atti, ma può pesare nella regolazione delle spese di un eventuale contenzioso.
Il termine di iscrizione è perentorio e non sanabile: il deposito tempestivo di copie prive dell’attestazione di conformità equivale a mancato deposito. Quanto ai rimedi, la Cassazione ha qualificato la violazione del termine di iscrizione a ruolo come causa di estinzione tipica, con conseguente reclamo dell’art. 630 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi. Il creditore che ha lasciato perdere efficacia al pignoramento può procedere a un nuovo pignoramento, ma non può duplicare gli strumenti esecutivi finché la prima procedura non è definita.
Orientamenti giurisprudenziali
Gli arresti di legittimità che seguono riguardano in parte il testo anteriore al 2024, che faceva riferimento al deposito della nota di iscrizione a ruolo; i principi restano applicabili, poiché la riforma ha inciso solo sulle modalità dell’adempimento e non sulle conseguenze della sua omissione.
Rapporti con altre norme
La disposizione completa gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., che fissano i termini per l’iscrizione a ruolo a pena di inefficacia, e l’art. 159-ter disp. att. c.p.c. per l’iscrizione curata da soggetto diverso dal creditore. L’estinzione per inefficacia del pignoramento rientra nell’art. 630 c.p.c.; la cancellazione della trascrizione si coordina con l’art. 2668 c.c. Per l’obbligo del terzo rilevano gli artt. 546 e 2917 c.c.