Art. 164-ter disp. att. c.p.c. Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l’iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.(59)

2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito.(59)(38)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 164-ter disp. att. c.p.c. è nato con la riforma che, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha affidato al creditore, anziché all’ufficiale giudiziario, l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, da compiere entro termini perentori a pena di inefficacia del pignoramento (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.). La disposizione regola le conseguenze di quella inefficacia sul piano pratico: libera il debitore e il terzo dai vincoli del pignoramento, impone al creditore di dichiararla e consente la cancellazione della trascrizione.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è stato modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia), che ha sostituito il riferimento al “mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo” con quello alla mancata iscrizione a ruolo del processo esecutivo nel termine stabilito, in coerenza con le nuove modalità telematiche di iscrizione. Per l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, le nuove disposizioni si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Dichiarazione del creditore: quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine, il creditore, entro cinque giorni dalla scadenza, ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo con atto notificato.
  • Cessazione degli obblighi: in ogni caso, cioè anche in mancanza della dichiarazione, ogni obbligo del debitore e del terzo (custodia, indisponibilità, accantonamento delle somme) cessa per il solo fatto della mancata iscrizione nei termini.
  • Cancellazione della trascrizione: nel pignoramento immobiliare la trascrizione si cancella su ordine del giudice oppure sulla base della dichiarazione del creditore, resa nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace.

Profili applicativi

L’inefficacia opera di diritto: il terzo pignorato, ad esempio il datore di lavoro o la banca, è liberato senza bisogno di un provvedimento del giudice. Nella pratica, tuttavia, il terzo tende a non svincolare le somme in assenza di un atto formale, e i giudici di merito ritengono giustificata questa prudenza ai fini delle spese. È quindi interesse del debitore sollecitare la dichiarazione del creditore o chiedere al giudice dell’esecuzione una pronuncia di inefficacia. L’omissione della dichiarazione non obbliga il creditore a rinunciare agli atti, ma può pesare nella regolazione delle spese di un eventuale contenzioso.

Il termine di iscrizione è perentorio e non sanabile: il deposito tempestivo di copie prive dell’attestazione di conformità equivale a mancato deposito. Quanto ai rimedi, la Cassazione ha qualificato la violazione del termine di iscrizione a ruolo come causa di estinzione tipica, con conseguente reclamo dell’art. 630 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi. Il creditore che ha lasciato perdere efficacia al pignoramento può procedere a un nuovo pignoramento, ma non può duplicare gli strumenti esecutivi finché la prima procedura non è definita.

Orientamenti giurisprudenziali

Gli arresti di legittimità che seguono riguardano in parte il testo anteriore al 2024, che faceva riferimento al deposito della nota di iscrizione a ruolo; i principi restano applicabili, poiché la riforma ha inciso solo sulle modalità dell’adempimento e non sulle conseguenze della sua omissione.

  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 29 marzo 2022, n. 10105: dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi per mancata iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 164-ter, e liquidate in via definitiva le spese della fase sommaria, viene meno l’interesse dell’opponente a far accertare nel merito i vizi della procedura; il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3494: la violazione del termine per l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare (art. 557 c.p.c.) è causa di estinzione tipica, perché la legge la sanziona espressamente con l’inefficacia del pignoramento; il diniego dell’estinzione va impugnato con il reclamo dell’art. 630 c.p.c., non con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513: decidendo su rinvio pregiudiziale, la Corte ha affermato che il deposito tempestivo di copie prive dell’attestazione di conformità equivale al mancato deposito e determina l’inefficacia del pignoramento, rilevabile d’ufficio e non sanabile con un deposito successivo.
  • Tribunale di Napoli, 14 marzo 2023, n. 2723: ai sensi dell’art. 164-ter il pignoramento diviene inefficace per il solo fatto della mancata iscrizione nei termini, senza necessità di provvedimento del giudice o dichiarazione del creditore; il debitore ha diritto alla restituzione delle somme accantonate dal terzo, che in assenza di provvedimenti non le aveva svincolate correttamente.
  • Tribunale di Roma, 7 agosto 2023, n. 12126: la norma prevede la cessazione ex lege degli obblighi del debitore e del terzo, senza imporre al creditore di rinunciare agli atti; l’omessa dichiarazione e la scarsa collaborazione allo svincolo hanno tuttavia giustificato una parziale compensazione delle spese.

Rapporti con altre norme

La disposizione completa gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., che fissano i termini per l’iscrizione a ruolo a pena di inefficacia, e l’art. 159-ter disp. att. c.p.c. per l’iscrizione curata da soggetto diverso dal creditore. L’estinzione per inefficacia del pignoramento rientra nell’art. 630 c.p.c.; la cancellazione della trascrizione si coordina con l’art. 2668 c.c. Per l’obbligo del terzo rilevano gli artt. 546 e 2917 c.c.