Art. 165 disp. att. c.p.c. Partecipazione del creditore al pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

2. Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

3. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Testo in vigore dal 1° marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.