Art. 155 disp. att. c.p.c. Certificato di prestata cauzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell’articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.