Art. 155 disp. att. c.p.c. Certificato di prestata cauzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell’articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.