Art. 164 disp. att. c.p.c. Atti di trasferimento del bene espropriato

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 164 disp. att. c.p.c., rimasto immutato dal 1942, esprime un principio cardine dell’espropriazione forzata: il trasferimento del bene pignorato non avviene per volontà del debitore, ma per atto dell’autorità giudiziaria, che si sostituisce al proprietario. Il giudice dell’esecuzione, dopo la vendita, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento all’acquirente. La disposizione chiarisce che la vendita forzata non richiede alcuna collaborazione del debitore esecutato, il cui rifiuto o la cui inerzia non possono ostacolare il risultato del processo.

Contenuto della disposizione

La norma ha portata generale e opera in tutte le forme di espropriazione. Nell’espropriazione immobiliare l’atto tipico è il decreto di trasferimento dell’art. 586 c.p.c., con cui il giudice, versato il prezzo, trasferisce il bene all’aggiudicatario e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. Negli altri casi il giudice compie gli atti che il debitore avrebbe dovuto compiere secondo la legge di circolazione del bene: per i beni mobili registrati, gli adempimenti richiesti dai pubblici registri; per i titoli di credito e le partecipazioni, le formalità di trasferimento previste dalla disciplina di settore, ferme le regole speciali come l’art. 2471 c.c. per le quote di società a responsabilità limitata.

Il presupposto è l’“alienazione”, cioè l’esito positivo della vendita (o dell’assegnazione) secondo le forme del codice: il potere sostitutivo non può essere esercitato prima che la fattispecie traslativa sia completa.

Profili applicativi

Il trasferimento è l’effetto di una fattispecie complessa che comprende l’aggiudicazione, il versamento del prezzo e il decreto. Finché il decreto non è emesso, l’aggiudicazione può essere revocata; una volta emesso, il risultato del processo non è più rimettibile in discussione con istanze di revoca, ma solo con i rimedi interni all’esecuzione, in particolare l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nei termini di legge.

Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio, non solo contro il debitore, ma anche contro chi occupa il bene senza un titolo opponibile ai creditori. L’oggetto del trasferimento si determina sulla base del decreto, cui si aggiungono accessori e pertinenze ai quali il pignoramento si estende (art. 2912 c.c.). Errori frequenti sono la contestazione del decreto per vizi di atti precedenti, che andavano opposti tempestivamente, e il ricorso straordinario in cassazione, inammissibile contro un atto esecutivo.

Orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza sull’art. 164 disp. att. c.p.c. si concentra sul suo principale strumento attuativo, il decreto di trasferimento dell’art. 586 c.p.c.

  • Cassazione civile, sez. I, 1° dicembre 1998, n. 12174: il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio contro il proprietario esecutato e contro chi possiede o detiene l’immobile senza una situazione giuridica opponibile al creditore pignorante e quindi all’aggiudicatario; l’accertamento dei diritti dei terzi rileva per il prezzo, non per la legittimità del trasferimento.
  • Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2005, n. 26078: emesso il decreto di trasferimento, il risultato conclusivo del procedimento non può essere rimesso in discussione con istanze di revoca; restano esperibili solo le impugnazioni interne all’esecuzione, la cui mancata proposizione nei termini produce preclusione.
  • Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1498: il trasferimento dell’immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa costituita da aggiudicazione, versamento del prezzo e decreto; l’aggiudicazione è revocabile finché il decreto non è emesso.
  • Cassazione civile, sez. II, 24 agosto 2015, n. 17081: i beni trasferiti si identificano in base al decreto, cui si aggiungono gli accessori e le pertinenze ai quali il pignoramento si estende per legge, anche se non menzionati.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 maggio 2026, n. 13749: il decreto di trasferimento è un atto esecutivo impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi, non con il ricorso per cassazione ordinario o straordinario, anche quando se ne deducano vizi derivati dagli atti presupposti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

La disposizione si salda con l’art. 586 c.p.c. (decreto di trasferimento immobiliare), con gli artt. 529 e seguenti c.p.c. per la vendita e l’assegnazione dei mobili e con l’art. 2919 c.c., che regola gli effetti della vendita forzata nei confronti dell’acquirente. Per le quote sociali rileva l’art. 2471 c.c.; per l’estensione del pignoramento agli accessori, l’art. 2912 c.c. I vizi degli atti del giudice si fanno valere con l’art. 617 c.p.c.