Art. 162 disp. att. c.p.c. Deposito del prezzo di assegnazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.