Art. 159 disp. att. c.p.c. Istituti autorizzati all’incanto, e all’amministrazione dei beni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534 del codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria.

3. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.(14)(17)

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Aggiornamento (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.