Art. 164-bis disp. att. c.p.c. Infruttuosità dell’espropriazione forzata
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 164-bis disp. att. c.p.c. è stato introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed è in vigore dall’11 novembre 2014. Disciplina la cosiddetta chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità: quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori, il processo si chiude anche se il bene non è stato venduto.
La ratio è duplice. Da un lato si evita che procedure senza prospettive restino pendenti per anni, con ribassi successivi del prezzo e costi che erodono il ricavato, in contrasto con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Dall’altro si tutela il debitore dalla svendita del proprio patrimonio a prezzi irrisori, senza apprezzabile beneficio per i creditori. La norma ha dato veste positiva a una prassi già diffusa presso alcuni uffici giudiziari.
Contenuto della disposizione
Il presupposto è un giudizio prognostico del giudice dell’esecuzione sulla possibilità di un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. La norma indica tre parametri, da valutare insieme:
Ricorrendo il presupposto, il giudice dispone la chiusura anticipata; la formula impersonale della norma consente di provvedere anche d’ufficio, oltre che su istanza del debitore o dei creditori. Il provvedimento non è un’estinzione in senso tecnico: la giurisprudenza parla di estinzione “atipica” o, più correttamente, di chiusura anticipata, con conseguenze rilevanti sul regime dei rimedi e delle spese.
Profili applicativi
La chiusura non è automatica dopo un certo numero di aste deserte; occorre una valutazione concreta. Un soddisfacimento solo parziale, ma non irrisorio, non giustifica la chiusura: la Cassazione ha ritenuto conforme al proprio indirizzo la decisione di proseguire quando dalla vendita si ricavi un importo superiore alle spese, idoneo a soddisfare in misura non simbolica il creditore procedente.
Il provvedimento di chiusura, così come il suo diniego, si impugna esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), nel termine di venti giorni. Sono inammissibili sia il reclamo al collegio dell’art. 630 c.p.c., riservato alle ipotesi tipiche di estinzione, sia il ricorso straordinario per cassazione. L’errore nella scelta del rimedio non è sanabile per conversione. Il debitore che non impugni tempestivamente il rigetto della propria istanza di chiusura non può poi far valere l’infruttuosità contro il decreto di trasferimento.
Quanto alle spese, alla chiusura per infruttuosità non si applica l’art. 95 c.p.c., che presuppone un ricavato: le spese, compresi i compensi degli ausiliari, restano a carico del creditore che le ha anticipate. Alla chiusura segue l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 87-bis disp. att. c.p.c. e con gli artt. 591 e 591-bis c.p.c. sui ribassi e sulla delega delle vendite, nonché con l’art. 540-bis c.p.c. per l’espropriazione mobiliare. Si distingue dalle estinzioni tipiche degli artt. 629-631-bis c.p.c., impugnabili con il reclamo dell’art. 630 c.p.c. Per i rimedi rileva l’art. 617 c.p.c.; per le spese gli artt. 95, 310 e 632 c.p.c.