Art. 163 disp. att. c.p.c. Ordine di cessazione della vendita forzata

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.