Art. 163 disp. att. c.p.c. Ordine di cessazione della vendita forzata
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.