Art. 160 disp. att. c.p.c. Forma degli avvisi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.