Art. 157 disp. att. c.p.c. Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’art. 494 primo comma del Codice.

2. Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

3. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

4. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.