Art. 17 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.
2. Nondimeno alla « sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici » deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.