Art. 11 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d’ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.