Art. 15 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell’articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte da quindici giorni a due anni.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.