Art. 14 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte:
alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte corrisponde la interdizione da una professione o da un’arte ovvero la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.