Art. 1 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1° alle « pene criminali » la pena di morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle « pene di polizia » le pene dell’arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell’ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

2. Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.