Art. 2 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell’articolo precedente.