Art. 3 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale », per la stessa durata.