Art. 19 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.