Art. 19 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.