Art. 648 c.p. Ricettazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Testo in vigore dal 25 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 648 c.p. punisce la ricettazione e apre, insieme agli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), il gruppo dei delitti che colpiscono la circolazione dei beni di origine illecita. La norma è collocata tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, ma il suo fondamento va oltre la tutela del patrimonio della vittima del reato presupposto: si vuole impedire che il provento del delitto venga consolidato e reimmesso nel circuito economico, ostacolandone il recupero e alimentando, attraverso la domanda di beni illeciti, la commissione di nuovi reati.

La disposizione è stata più volte modificata. Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, ha esteso la punibilità ai beni provenienti da contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ha introdotto l’aggravante dell’esercizio di un’attività professionale e ha rimodulato la pena per il fatto di particolare tenuità. Da ultimo, il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha inciso sul primo comma, coordinando l’aggravante della provenienza da rapina aggravata con il nuovo art. 628-bis c.p.; il testo è in vigore dal 25 aprile 2026.

Contenuto della disposizione

Il presupposto è la commissione di un delitto, o di una delle contravvenzioni indicate nel secondo comma, da cui provengono il denaro o le cose. Non occorre che il reato presupposto sia accertato con sentenza, né che ne siano individuati gli autori: basta che risulti, anche in via logica, la provenienza illecita del bene. L’ultimo comma precisa che la ricettazione sussiste anche se l’autore del reato presupposto non è imputabile o punibile, o se manca una condizione di procedibilità.

Soggetto attivo può essere chiunque, purché non abbia concorso nel reato presupposto: la clausola iniziale esclude che il ladro risponda anche di ricettazione per la cosa rubata. Le condotte sono l’acquisto, la ricezione a qualsiasi titolo, l’occultamento e l’intromissione, cioè l’attività di mediazione volta a far acquistare, ricevere od occultare il bene da altri, che si consuma anche se l’affare non va a buon fine.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico: oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, occorre il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, inteso in senso ampio, anche non patrimoniale. La consapevolezza della provenienza può assumere la forma del dolo eventuale.

La pena base è la reclusione da due a otto anni e la multa da 516 a 10.329 euro, aumentata quando i beni provengono da rapina aggravata, da estorsione aggravata o da furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7-bis), c.p.; per i beni provenienti da contravvenzione la reclusione va da uno a quattro anni. Il fatto di particolare tenuità, che il quarto comma configura come circostanza attenuante, comporta pene sensibilmente inferiori. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il tema più ricorrente è la prova del dolo. La consapevolezza della provenienza illecita si desume di regola da elementi indiretti: il prezzo vile, la qualità del venditore, le modalità clandestine della transazione, l’assenza di documenti, la manomissione dei segni identificativi del bene. Particolare rilievo ha la mancata o non credibile giustificazione del possesso di una cosa di provenienza delittuosa, che, unita ad altri elementi, è valorizzata dalla giurisprudenza come indizio della ricettazione; non si tratta di un’inversione dell’onere della prova, ma di una valutazione logica di quanto l’imputato può agevolmente chiarire.

Altrettanto frequente è la distinzione dalla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.): quest’ultima punisce, anche a titolo di colpa, chi acquista o riceve beni senza accertarne la legittima provenienza in presenza di motivi di sospetto, mentre la ricettazione richiede la rappresentazione della provenienza delittuosa, almeno come concreta possibilità accettata. Nella prassi la ricettazione viene contestata soprattutto per il possesso di veicoli o telefoni rubati, documenti o carte di pagamento altrui, denaro contante di cui non si spiega l’origine, assegni e titoli provento di furto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 novembre 2009, n. 12433: il dolo della ricettazione può essere anche eventuale, quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa e ne accetta il rischio, non bastando un mero sospetto; il dolo eventuale ricorre quando l’agente avrebbe agito allo stesso modo anche se avesse avuto la certezza della provenienza illecita. Per la contravvenzione dell’art. 712 c.p., invece, non occorre accertare la provenienza da reato, ma solo l’acquisto o la ricezione senza accertamenti in presenza di motivi di sospetto.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 settembre 2026, n. 32981: in sede di sequestro preventivo, il fumus della ricettazione può essere desunto, in caso di rinvenimento di cospicue somme di denaro di cui non si giustifica la disponibilità, non solo dalla mancanza di redditi leciti o dalle modalità di occultamento, ma anche da ulteriori elementi significativi della provenienza delittuosa; il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. II, 9 settembre 2026, n. 33195: richiamando le Sezioni Unite del 2009, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che desumeva il dolo, quantomeno eventuale, dalle modalità riservate di consegna del denaro, e ha escluso la riqualificazione nel favoreggiamento reale, che l’art. 379 c.p. riserva ai casi diversi da quelli previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Rapporti con altre norme

La ricettazione si distingue dal riciclaggio (art. 648-bis c.p.), che richiede condotte idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, e dall’impiego di beni illeciti in attività economiche (art. 648-ter c.p.); per tutte e tre le figure l’art. 648-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente. Il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) è sussidiario e si applica solo quando difetta il fine di profitto. L’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) copre le ipotesi in cui manca la consapevolezza della provenienza delittuosa. Per i beni culturali vale la fattispecie speciale dell’art. 518-quater c.p. Il fatto di particolare tenuità può condurre, sussistendone i presupposti, alla non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.