Art. 641 c.p. Insolvenza fraudolenta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

2. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.