Art. 641 c.p. Insolvenza fraudolenta
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
2. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.