Art. 640 c.p. Truffa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:
3. 1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
4. 2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;(119)(154)
2-bis) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48.
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
5. Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, n. 7, del codice penale.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Aggiornamento (154)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) “nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall’art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 7, del codice penale”.
Commento
Inquadramento e ratio
La truffa è il prototipo dei delitti contro il patrimonio commessi mediante frode, collocati nel titolo XIII del libro II del codice penale. A differenza del furto o della rapina, il patrimonio non viene sottratto con la forza o all’insaputa del titolare: è la stessa vittima, ingannata, a spogliarsene. Il disvalore del fatto risiede quindi nella lesione congiunta del patrimonio e della libertà del consenso negli atti di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che il reato è stato definito a “cooperazione artificiosa” della vittima. La norma rappresenta il modello su cui sono costruite numerose fattispecie speciali, dalla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla frode informatica, e il suo confine con l’illecito civile è uno dei temi più delicati della prassi.
Il testo ha conosciuto interventi recenti di rilievo. La l. 28 giugno 2024, n. 90, in materia di reati informatici, ha introdotto il n. 2-ter del secondo comma, relativo al fatto commesso a distanza con strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione, assoggettandolo alla procedibilità a querela. Il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, ha abrogato il n. 2-bis (minorata difesa) e ha ricollocato tale ipotesi nell’attuale terzo comma, con una cornice edittale autonoma e più severa.
Contenuto della disposizione
Elemento oggettivo. La fattispecie si articola in una sequenza causale rigida: artifizi o raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell’agente o di terzi e correlativo danno della vittima. L’artifizio consiste nella manipolazione della realtà esterna, che simula ciò che non esiste o dissimula ciò che esiste; il raggiro è un’attività ingannatoria che agisce sulla psiche altrui con argomentazioni o comportamenti idonei a far apparire vero il falso. L’idoneità del mezzo va valutata in concreto: se l’inganno ha funzionato, a nulla rileva che una persona più accorta non vi sarebbe caduta. L’atto di disposizione, elemento non scritto ma implicito, è il comportamento con cui la vittima incide sul proprio o sull’altrui patrimonio e non deve necessariamente essere un negozio giuridico.
Profitto e danno. L’ingiusto profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non strettamente economica; il danno, invece, deve avere contenuto patrimoniale, ma comprende non solo la perdita di un bene, bensì anche il mancato acquisto di un’utilità attesa o l’assunzione di obbligazioni che la vittima non avrebbe contratto. Nella truffa contrattuale il danno coincide di regola con la stessa stipulazione del contratto voluto dall’inganno, a prescindere dall’equilibrio delle prestazioni.
Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, esteso a tutti gli elementi della fattispecie, compreso l’ingiusto profitto con altrui danno; nella truffa contrattuale deve esistere al momento della stipulazione (cosiddetto dolo iniziale), anche se gli artifici possono manifestarsi pure nella fase esecutiva, quando servono a ottenere una prestazione altrimenti non dovuta.
Pena e circostanze. La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa. Il secondo comma prevede la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (n. 1), ingenerando il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità (n. 2), ovvero a distanza con strumenti telematici idonei a ostacolare l’identificazione (n. 2-ter). Il terzo comma prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 700 a euro 3.000 quando ricorre la minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, c.p.
Procedibilità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; si procede d’ufficio se ricorre una delle circostanze del secondo comma, eccetto quella del n. 2-ter, o quella del terzo comma.
Consumazione. La truffa è reato istantaneo e di danno: si consuma quando l’agente consegue effettivamente il bene e la vittima lo perde definitivamente, non quando quest’ultima assume l’obbligo di pagare. Se a un’unica condotta ingannatoria seguono più versamenti, la consumazione si protrae fino all’ultimo pagamento.
Profili applicativi
La questione più frequente è il confine tra truffa contrattuale e semplice inadempimento. Il discrimine è il dolo iniziale: se l’inganno ha determinato il consenso alla stipulazione, il successivo inadempimento è solo l’epilogo della condotta criminosa; se invece l’intento di non adempiere è sorto dopo, la vicenda resta civilistica. Quando l’agente si limita a nascondere il proprio stato di insolvenza, contraendo un’obbligazione con il proposito di non adempierla, ricorre l’insolvenza fraudolenta dell’art. 641 c.p.; si torna nella truffa se egli crea una falsa apparenza di solvibilità con espedienti ulteriori. Rileva anche il silenzio, quando l’agente tace maliziosamente circostanze che avrebbero indotto l’altra parte a non contrarre.
Altro tema di grande attualità è la truffa online (falsi annunci di vendita, pagamenti senza consegna del bene). Dopo la l. n. 90 del 2024 essa rientra di regola nel n. 2-ter ed è procedibile a querela; la remissione, trattandosi di disciplina più favorevole, produce effetti anche nei procedimenti per fatti anteriori. Resta procedibile d’ufficio la truffa in cui l’agente abbia approfittato di una concreta vulnerabilità della vittima, per età, condizioni personali o altre circostanze diverse dal solo contatto a distanza.
Nelle truffe in rete la competenza territoriale dipende dal mezzo di pagamento. Con la ricarica di una carta prepagata priva di IBAN, la somma passa in modo immediato e irreversibile e la competenza si radica nel luogo in cui la vittima esegue la ricarica. Con il bonifico su conto corrente, il reato si consuma dove l’agente riscuote la somma, cioè presso la filiale del conto di destinazione; se quel luogo non è individuabile, come per le banche solo online, soccorrono i criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p.
Va infine distinta la truffa dalla frode informatica: se l’inganno serve solo a carpire le credenziali di accesso (phishing o telefonate di falsi operatori bancari) e il denaro è poi trasferito dall’agente operando sul conto della vittima, il fatto rientra nell’art. 640-ter c.p.; si ha truffa quando è la vittima stessa, ingannata, a disporre il pagamento. Per chi assiste la persona offesa è essenziale presentare querela tempestiva e documentare i flussi di pagamento, utili anche per individuare l’autore e il giudice competente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme