Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.(125)(233)

Testo in vigore dal 29 marzo 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 640-bis c.p., introdotto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, prevede la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La struttura è quella della truffa comune dell’art. 640 c.p. (artifici o raggiri, induzione in errore, atto di disposizione, ingiusto profitto con altrui danno), ma l’oggetto materiale è qualificato: contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. L’interesse protetto è il patrimonio pubblico e, insieme, la corretta destinazione delle risorse che la mano pubblica impiega per finalità di sostegno all’economia.

Secondo l’orientamento prevalente si tratta di una circostanza aggravante a effetto speciale della truffa, e non di un reato autonomo. Il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha aggiunto le “sovvenzioni” all’elenco, nel quadro del contrasto alle frodi sui bonus edilizi; il testo è vigente dal 29 marzo 2022.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: è quella della truffa, cioè artifici o raggiri che inducono in errore l’ente erogatore, ad esempio con documentazione contabile falsa, fatture per operazioni inesistenti, false asseverazioni tecniche o simulazione dei requisiti richiesti.
  • Oggetto: erogazioni pubbliche a carattere agevolativo, comunque denominate, comprese quelle che transitano attraverso il sistema bancario quando la loro causa risiede in un intervento pubblico.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, comprensivo della consapevolezza della natura pubblica dell’erogazione.
  • Pena e procedibilità: reclusione da due a sette anni; si procede d’ufficio. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, durante l’applicazione e fino a tre anni dalla cessazione (art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue la disponibilità dell’erogazione; per le erogazioni frazionate ciascun versamento segna un nuovo momento consumativo. In materia di bonus edilizi ceduti, il momento consumativo è stato anticipato alla creazione del credito d’imposta fittizio.

Profili applicativi

Il problema centrale è la distinzione dall’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), reato sussidiario e meno grave. La truffa richiede che l’ente sia effettivamente indotto in errore da un’attività fraudolenta; l’indebita percezione ricorre quando l’erogazione è disposta sulla base della mera dichiarazione del richiedente, senza un accertamento autonomo dei presupposti, sicché l’ente si rappresenta solo l’esistenza della formale attestazione. La qualificazione va compiuta caso per caso, esaminando la disciplina del singolo procedimento di erogazione e lo svolgimento concreto della condotta.

Le applicazioni più frequenti riguardano i crediti d’imposta del Superbonus e degli altri bonus edilizi, ottenuti mediante fatture false e asseverazioni infedeli e poi ceduti a terzi, e i finanziamenti con garanzia pubblica della legislazione emergenziale. In queste vicende il sequestro preventivo dei crediti fittizi, anche presso cessionari in buona fede, è strumento ricorrente; la distrazione delle somme rispetto al vincolo di destinazione può integrare la malversazione (art. 316-bis c.p.), che concorre con la truffa iniziale.

Per la difesa è decisivo verificare la natura dell’erogazione (agevolativa o assistenziale), l’esistenza di una verifica sostanziale da parte dell’ente e la riferibilità delle falsità documentali all’imputato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 16 dicembre 2010, n. 7537: l’art. 316-ter c.p. ha carattere sussidiario rispetto alla truffa e punisce condotte decettive in cui l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei presupposti da parte dell’ente, che si limita a prendere atto della formale attestazione del richiedente; il falso ideologico del privato resta assorbito nell’indebita percezione quando ne costituisce elemento essenziale.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 dicembre 2022, n. 49693: per i finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo PMI previsti dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, la truffa dell’art. 640-bis c.p. è stata esclusa perché il procedimento di erogazione si fonda, almeno provvisoriamente, sulla dichiarazione del richiedente senza effettiva induzione in errore; le false dichiarazioni e la successiva distrazione sono state ricondotte alla malversazione. L’ordinanza è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. II, 5 agosto 2026, n. 29804: richiamando le Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che la scelta tra truffa e indebita percezione richiede una valutazione in concreto della presenza di artifici e raggiri e dell’induzione in errore, e che si ha indebita percezione solo quando la condotta si esaurisce in una falsa dichiarazione all’ente erogatore. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. III, 10 settembre 2026, n. 33224: in linea con la soluzione adottata dalle Sezioni Unite all’udienza del 26 febbraio 2026, la creazione di un credito d’imposta fittizio da Superbonus, mediante fatture per operazioni inesistenti e opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, integra la truffa aggravata dell’art. 640-bis c.p. in forma consumata, senza necessità che il credito sia ceduto o compensato.

Rapporti con altre norme

L’art. 640-bis c.p. presuppone l’art. 640 c.p., di cui richiama tutti gli elementi; si distingue dalla truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.) per la natura agevolativa del bene conseguito. Prevale sull’indebita percezione (art. 316-ter c.p.), clausola di riserva espressa, e concorre con la malversazione (art. 316-bis c.p.) quando le somme ottenute siano poi distratte. I reati tributari del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 assorbono la truffa solo se la frode è finalizzata all’evasione; se ne deriva un profitto ulteriore, come una pubblica erogazione, i reati concorrono. Il delitto è presupposto della responsabilità degli enti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e consente la confisca, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater c.p., che richiama l’art. 322-ter c.p.