Art. 646 c.p. Appropriazione indebita

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294)(356)

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Testo in vigore dal 28 marzo 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (294)

La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera u che “le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»”.

Aggiornamento (356)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 646 c.p. punisce l’appropriazione indebita, delitto contro il patrimonio mediante frode che colpisce l’abuso del possesso. A differenza del furto, in cui l’agente sottrae la cosa a chi la detiene, qui il colpevole ha già legittimamente la cosa presso di sé, in virtù di un rapporto che gliene attribuisce il possesso (deposito, mandato, comodato, incarico professionale, gestione di somme per conto altrui), e tradisce la fiducia del proprietario comportandosi come se ne fosse il titolare. Il bene tutelato è la proprietà, insieme al rapporto fiduciario che sta alla base dell’affidamento.

La disposizione ha conosciuto tre interventi recenti. Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha abrogato il terzo comma, rendendo il reato procedibile a querela anche quando aggravato dall’abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera o di ospitalità (art. 61, n. 11, c.p.), salve le eccezioni dell’art. 649-bis c.p. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha inasprito la pena, portandola alla reclusione da due a cinque anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha infine eliminato il minimo di due anni: la pena vigente è quindi la reclusione fino a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Il testo ufficiale non consolida queste modifiche e riporta ancora la cornice originaria, superata.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chiunque abbia, a qualsiasi titolo, il possesso del denaro o della cosa mobile altrui. Il possesso rilevante è inteso in senso penalistico, come potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario; la semplice detenzione sotto il controllo altrui conduce invece al furto.
  • Condotta: l’appropriazione, cioè l’interversione del possesso, il comportamento con cui l’agente manifesta la volontà di disporre della cosa uti dominus: vendita, trattenimento definitivo, rifiuto ingiustificato di restituire, destinazione a scopi diversi da quelli convenuti.
  • Oggetto: denaro o cosa mobile altrui. Per il denaro, bene fungibile, la rilevanza penale dipende dall’esistenza di un vincolo di destinazione: commette il reato chi, ricevute somme per uno scopo determinato, le destina a fini diversi.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
  • Circostanza aggravante (secondo comma): la pena è aumentata se il fatto riguarda cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 1783 c.c.).
  • Procedibilità: a querela della persona offesa; si procede d’ufficio, per l’art. 649-bis c.p., quando ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva o la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Profili applicativi

La linea di confine più delicata nella pratica è quella con il mero inadempimento civilistico. Non ogni mancata restituzione integra il reato: occorre che il ritardo o il rifiuto esprimano la volontà di fare propria la cosa, e non una semplice difficoltà economica o una contestazione sul dare e avere. Il reato ricorre, ad esempio, quando il mandatario o l’agente di commercio incassa somme con vincolo di destinazione e le trattiene; quando il professionista trattiene le somme riscosse per conto del cliente; quando l’amministratore di condominio impiega i fondi condominiali per fini personali. Non vale ad escludere il reato la compensazione con un credito preesistente che non sia certo, liquido ed esigibile.

Il momento consumativo coincide con il primo atto che manifesta l’interversione, ed è decisivo per la prescrizione e per il termine di tre mesi per proporre querela, che decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa. La volontà punitiva non richiede formule sacramentali e può desumersi anche da atti che non la esprimono in modo esplicito.

Occorre infine qualificare correttamente il rapporto con la cosa: se l’agente ha solo una detenzione non qualificata, il fatto è furto; se si procura il possesso con artifici o raggiri, è truffa; se è un pubblico agente che si appropria di beni posseduti per ragione d’ufficio o di servizio, è peculato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 22 marzo 2024, n. 46: dichiarata l’illegittimità costituzionale del primo comma, come modificato dalla legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque anni”.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 16 ottobre 2025, n. 34036: l’operatore di Poste italiane addetto alla vendita e gestione di libretti e buoni postali fruttiferi riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, sicché l’appropriazione delle somme dei clienti, compiuta grazie ai poteri connessi a tale attività, integra il peculato e non l’appropriazione indebita.
  • Cassazione penale, sez. II, 22 maggio 2026, n. 18570: nei reati procedibili a querela, come l’appropriazione indebita, la volontà di punizione della persona offesa non richiede formule particolari e può ricavarsi anche da atti privi di una sua manifestazione esplicita, da interpretare in caso di incertezza secondo il favor querelae. Il ricorso è stato rigettato, salvo l’annullamento su un profilo della sospensione condizionale.
  • Cassazione penale, sez. II, 9 giugno 2026, n. 21198: commette appropriazione indebita, e non un semplice inadempimento, chi destina a scopi diversi le somme ricevute con un espresso vincolo di destinazione; non rileva un successivo riconoscimento del debito, né può opporsi la compensazione con un credito non certo, liquido ed esigibile; la detenzione qualificata delle somme esclude il furto. Ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 10 luglio 2026, n. 26071: in tema di mandato d’arresto europeo, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito secondo cui la presa in carico di merce con la volontà di non consegnarla a destinazione è compatibile con l’appropriazione indebita, che richiede l’interversione del possesso, e non si riduce a una vicenda civilistica. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’appropriazione indebita si distingue dal furto (art. 624 c.p.) per il possesso preesistente della cosa, dalla truffa (art. 640 c.p.) perché il possesso non è ottenuto con inganno, dal peculato (art. 314 c.p.) per la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell’agente e la ragione del possesso. L’art. 647 c.p., ormai depenalizzato, riguardava l’appropriazione di cose smarrite o avute per errore. Rilevano inoltre le cause di non punibilità e di procedibilità tra congiunti (art. 649 c.p.), i casi di procedibilità d’ufficio (art. 649-bis c.p.), la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.), di frequente applicazione nei reati procedibili a querela. Nel diritto societario, le condotte distrattive degli amministratori possono integrare, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, la bancarotta fraudolenta per distrazione.