Art. 646 c.p. Appropriazione indebita
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294)(356)
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (294)
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera u che “le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»”.
Aggiornamento (356)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 646 c.p. punisce l’appropriazione indebita, delitto contro il patrimonio mediante frode che colpisce l’abuso del possesso. A differenza del furto, in cui l’agente sottrae la cosa a chi la detiene, qui il colpevole ha già legittimamente la cosa presso di sé, in virtù di un rapporto che gliene attribuisce il possesso (deposito, mandato, comodato, incarico professionale, gestione di somme per conto altrui), e tradisce la fiducia del proprietario comportandosi come se ne fosse il titolare. Il bene tutelato è la proprietà, insieme al rapporto fiduciario che sta alla base dell’affidamento.
La disposizione ha conosciuto tre interventi recenti. Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha abrogato il terzo comma, rendendo il reato procedibile a querela anche quando aggravato dall’abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera o di ospitalità (art. 61, n. 11, c.p.), salve le eccezioni dell’art. 649-bis c.p. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha inasprito la pena, portandola alla reclusione da due a cinque anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha infine eliminato il minimo di due anni: la pena vigente è quindi la reclusione fino a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Il testo ufficiale non consolida queste modifiche e riporta ancora la cornice originaria, superata.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La linea di confine più delicata nella pratica è quella con il mero inadempimento civilistico. Non ogni mancata restituzione integra il reato: occorre che il ritardo o il rifiuto esprimano la volontà di fare propria la cosa, e non una semplice difficoltà economica o una contestazione sul dare e avere. Il reato ricorre, ad esempio, quando il mandatario o l’agente di commercio incassa somme con vincolo di destinazione e le trattiene; quando il professionista trattiene le somme riscosse per conto del cliente; quando l’amministratore di condominio impiega i fondi condominiali per fini personali. Non vale ad escludere il reato la compensazione con un credito preesistente che non sia certo, liquido ed esigibile.
Il momento consumativo coincide con il primo atto che manifesta l’interversione, ed è decisivo per la prescrizione e per il termine di tre mesi per proporre querela, che decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa. La volontà punitiva non richiede formule sacramentali e può desumersi anche da atti che non la esprimono in modo esplicito.
Occorre infine qualificare correttamente il rapporto con la cosa: se l’agente ha solo una detenzione non qualificata, il fatto è furto; se si procura il possesso con artifici o raggiri, è truffa; se è un pubblico agente che si appropria di beni posseduti per ragione d’ufficio o di servizio, è peculato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’appropriazione indebita si distingue dal furto (art. 624 c.p.) per il possesso preesistente della cosa, dalla truffa (art. 640 c.p.) perché il possesso non è ottenuto con inganno, dal peculato (art. 314 c.p.) per la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell’agente e la ragione del possesso. L’art. 647 c.p., ormai depenalizzato, riguardava l’appropriazione di cose smarrite o avute per errore. Rilevano inoltre le cause di non punibilità e di procedibilità tra congiunti (art. 649 c.p.), i casi di procedibilità d’ufficio (art. 649-bis c.p.), la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’estinzione per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.), di frequente applicazione nei reati procedibili a querela. Nel diritto societario, le condotte distrattive degli amministratori possono integrare, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, la bancarotta fraudolenta per distrazione.