Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.