Art. 642 c.p. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 25 marzo 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 642 c.p., comunemente indicato come frode in assicurazione, punisce una serie di condotte fraudolente compiute per ottenere l’indennizzo o altri vantaggi derivanti da un contratto di assicurazione. È collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode e tutela il patrimonio delle imprese assicuratrici contro comportamenti contrari alla buona fede contrattuale; di riflesso protegge la mutualità del sistema assicurativo, perché le frodi si traducono in aumenti dei premi per la generalità degli assicurati.

Il testo vigente risale al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che nell’ambito delle misure contro le frodi nell’assicurazione obbligatoria dei veicoli ha portato la pena alla reclusione da uno a cinque anni ed esteso le condotte punibili (testo in vigore dal 25 marzo 2012). La fattispecie anticipa la tutela rispetto alla truffa: il reato si perfeziona con la sola condotta fraudolenta sorretta dal fine indicato, senza che occorra l’induzione in errore né il conseguimento del profitto.

Contenuto della disposizione

La giurisprudenza qualifica la norma come norma penale mista, che prevede più fattispecie autonome di reato.

  • Primo comma: distruggere, disperdere, deteriorare od occultare cose di propria proprietà; falsificare o alterare una polizza o la documentazione richiesta per stipulare il contratto.
  • Secondo comma: cagionarsi una lesione personale o aggravare le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio; denunciare un sinistro non accaduto; distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
  • Dolo specifico: tutte le condotte devono essere finalizzate a conseguire, per sé o per altri, l’indennizzo o comunque un vantaggio derivante dal contratto di assicurazione.
  • Pena: reclusione da uno a cinque anni, aumentata se il colpevole consegue l’intento.
  • Ambito territoriale (terzo comma): la norma si applica anche ai fatti commessi all’estero in danno di un assicuratore italiano che operi nel territorio dello Stato.
  • Procedibilità: a querela della persona offesa, come ribadito sia nel secondo comma sia nell’ultimo comma.

Profili applicativi

La casistica è dominata dai falsi sinistri stradali: incidenti mai avvenuti denunciati con constatazioni amichevoli concordate, sinistri simulati con veicoli già danneggiati, testimoni compiacenti, lesioni inesistenti certificate. Frequenti anche la falsificazione dei documenti per la stipulazione o il rinnovo della polizza, ad esempio l’attestazione di residenza fittizia per ottenere tariffe più basse o la firma apocrifa sulle richieste di rinnovo, e l’incendio doloso del proprio veicolo assicurato.

Poiché le fattispecie sono distinte, l’imputazione deve indicare con precisione la condotta contestata: la denuncia di un sinistro non accaduto e la falsificazione della documentazione contrattuale sono reati diversi, e il giudice non può fondare la condanna su un fatto non contestato.

Sul piano probatorio assumono rilievo le relazioni dei periti e le indagini degli investigatori privati incaricati dalle compagnie; le dichiarazioni raccolte da questi ultimi prima dell’iscrizione della notizia di reato sono utilizzabili, non trattandosi di investigazioni difensive. Quanto alla querela, la persona offesa è soltanto l’impresa assicuratrice: il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto, che per una società coincide con il momento in cui l’organo titolare del potere di querela è in grado di individuare il responsabile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 17 marzo 2026, n. 10273: l’art. 642 c.p. è una norma penale mista che prevede nei primi due commi cinque diverse fattispecie di reato; la falsificazione della documentazione per il rinnovo del contratto, prevista dal primo comma, è fatto diverso dalla denuncia di un sinistro non accaduto, prevista dal secondo.
  • Cassazione penale, sez. II, 26 marzo 2026, n. 11601: sono utilizzabili le dichiarazioni rese all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice prima dell’iscrizione della notizia di reato, poiché non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito di investigazioni difensive e non si applica la relativa disciplina.
  • Cassazione penale, sez. II, 13 gennaio 2026, n. 1115: quando non è stata attivata la procedura amministrativa di liquidazione prevista dal codice delle assicurazioni, il termine per la querela è quello ordinario e decorre dalla piena conoscenza dell’illecito; per una società per azioni rileva il momento in cui l’organo titolare del potere di querela è in grado di provvedere. Accolto il ricorso del pubblico ministero contro il proscioglimento per tardività della querela.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 aprile 2025, n. 16395: è configurabile il concorso tra estorsione e frode assicurativa realizzata con la denuncia di un sinistro non accaduto, non sussistendo tra le due norme un rapporto di specialità unilaterale; la frode in assicurazione tutela il patrimonio della sola compagnia, che è l’unica persona offesa.

Rapporti con altre norme

Il rapporto con la truffa (art. 640 c.p.) è di specialità: quando la frode è diretta a ottenere l’indennizzo assicurativo si applica l’art. 642 c.p., anche se l’intento viene conseguito, ipotesi per cui è prevista un’aggravante. La norma può concorrere con le falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.), con l’incendio (art. 423 c.p.) o il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) quando il bene è distrutto con il fuoco, con la simulazione di reato (art. 367 c.p.) se il falso sinistro è accompagnato da una falsa denuncia di furto, e con le lesioni quando la persona ferita è un terzo. Sul piano extrapenale vanno ricordati gli strumenti antifrode del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), tra cui la procedura di liquidazione dell’art. 148 e l’archivio informatico dei sinistri gestito dall’IVASS, e la causa di nullità del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 e 1893 c.c.).