Art. 642 c.p. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 642 c.p., comunemente indicato come frode in assicurazione, punisce una serie di condotte fraudolente compiute per ottenere l’indennizzo o altri vantaggi derivanti da un contratto di assicurazione. È collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode e tutela il patrimonio delle imprese assicuratrici contro comportamenti contrari alla buona fede contrattuale; di riflesso protegge la mutualità del sistema assicurativo, perché le frodi si traducono in aumenti dei premi per la generalità degli assicurati.
Il testo vigente risale al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che nell’ambito delle misure contro le frodi nell’assicurazione obbligatoria dei veicoli ha portato la pena alla reclusione da uno a cinque anni ed esteso le condotte punibili (testo in vigore dal 25 marzo 2012). La fattispecie anticipa la tutela rispetto alla truffa: il reato si perfeziona con la sola condotta fraudolenta sorretta dal fine indicato, senza che occorra l’induzione in errore né il conseguimento del profitto.
Contenuto della disposizione
La giurisprudenza qualifica la norma come norma penale mista, che prevede più fattispecie autonome di reato.
Profili applicativi
La casistica è dominata dai falsi sinistri stradali: incidenti mai avvenuti denunciati con constatazioni amichevoli concordate, sinistri simulati con veicoli già danneggiati, testimoni compiacenti, lesioni inesistenti certificate. Frequenti anche la falsificazione dei documenti per la stipulazione o il rinnovo della polizza, ad esempio l’attestazione di residenza fittizia per ottenere tariffe più basse o la firma apocrifa sulle richieste di rinnovo, e l’incendio doloso del proprio veicolo assicurato.
Poiché le fattispecie sono distinte, l’imputazione deve indicare con precisione la condotta contestata: la denuncia di un sinistro non accaduto e la falsificazione della documentazione contrattuale sono reati diversi, e il giudice non può fondare la condanna su un fatto non contestato.
Sul piano probatorio assumono rilievo le relazioni dei periti e le indagini degli investigatori privati incaricati dalle compagnie; le dichiarazioni raccolte da questi ultimi prima dell’iscrizione della notizia di reato sono utilizzabili, non trattandosi di investigazioni difensive. Quanto alla querela, la persona offesa è soltanto l’impresa assicuratrice: il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto, che per una società coincide con il momento in cui l’organo titolare del potere di querela è in grado di individuare il responsabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rapporto con la truffa (art. 640 c.p.) è di specialità: quando la frode è diretta a ottenere l’indennizzo assicurativo si applica l’art. 642 c.p., anche se l’intento viene conseguito, ipotesi per cui è prevista un’aggravante. La norma può concorrere con le falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.), con l’incendio (art. 423 c.p.) o il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) quando il bene è distrutto con il fuoco, con la simulazione di reato (art. 367 c.p.) se il falso sinistro è accompagnato da una falsa denuncia di furto, e con le lesioni quando la persona ferita è un terzo. Sul piano extrapenale vanno ricordati gli strumenti antifrode del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), tra cui la procedura di liquidazione dell’art. 148 e l’archivio informatico dei sinistri gestito dall’IVASS, e la causa di nullità del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti (artt. 1892 e 1893 c.c.).