Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
4. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.
5. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 648-ter c.p. punisce l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, comunemente detto reimpiego. Chiude, insieme alla ricettazione (art. 648 c.p.), al riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e all’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), il sistema di contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Ciascuna figura copre un diverso momento del percorso del denaro “sporco”: la ricezione, la ripulitura, l’investimento finale nell’economia legale.
La ratio del reimpiego è impedire che capitali di origine illecita, spesso già ripuliti, vengano immessi nei normali circuiti economici e finanziari, alterando la concorrenza e consentendo alla criminalità, anche organizzata, di inquinare il mercato. Il bene tutelato è quindi plurioffensivo: accanto al patrimonio, l’ordine economico e l’amministrazione della giustizia, ostacolata nel recupero dei proventi. Il testo vigente dal 15 dicembre 2021 deriva dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673, che ha esteso la punibilità ai proventi di talune contravvenzioni e ha adeguato il richiamo al comma dell’art. 648 c.p. sul fatto di particolare tenuità.
Contenuto della disposizione
In forza del richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p., il reato sussiste anche se l’autore del reato presupposto non è imputabile o punibile o se manca una condizione di procedibilità. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aumenta le pene da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il problema pratico principale è la delimitazione rispetto al riciclaggio. Il riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento o in altre operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza; il reimpiego nell’investimento in attività economiche o finanziarie. Nelle vicende complesse le due figure possono coprire fasi diverse della stessa filiera: la ripulitura iniziale e il successivo investimento. Poiché il riciclaggio può consistere anche in un impiego che ostacoli l’identificazione della provenienza, il reimpiego ha spazio residuale, quando l’investimento avviene senza dissimulazione.
Altro profilo rilevante è il reato presupposto: occorre dimostrarne l’esistenza, anche senza una sentenza definitiva, e la provenienza dei beni. L’associazione di tipo mafioso è di per sé idonea a generare proventi e può costituire il presupposto. Nei procedimenti di criminalità economica il presupposto è spesso un reato tributario o una bancarotta. Frequente è l’applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e delle confische, anche per equivalente, previste dall’art. 648-quater c.p.
Per professionisti come commercialisti, consulenti finanziari e intermediari, l’aggravante del terzo comma impone particolare cautela; gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) costituiscono un parametro per valutare la consapevolezza della provenienza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 648-ter c.p. è sussidiario rispetto alla ricettazione (art. 648 c.p.) e al riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ed è escluso per chi ha concorso nel reato presupposto, che risponde eventualmente di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186), figura che punisce anche l’impiego in attività economiche dei proventi del proprio reato quando ne ostacoli concretamente l’identificazione. Le confische obbligatorie e per equivalente sono disciplinate dall’art. 648-quater c.p. Il reimpiego è reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Si collega inoltre al trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e all’aggravante prevista dall’art. 416-bis, sesto comma, c.p. per le attività economiche finanziate con proventi mafiosi.