Art. 644 c.p. Usura

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.(149)(228)

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari:
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 13 luglio 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (149)

La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.

Aggiornamento (228)

La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 644 c.p. punisce l’usura, collocata tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Tutela il patrimonio di chi accede al credito e, insieme, il corretto funzionamento del mercato del credito, contro la pretesa di corrispettivi sproporzionati per una prestazione di denaro o di altra utilità.

L’impianto vigente nasce con la legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha abbandonato il modello originario, incentrato sull’approfittamento dello stato di bisogno della vittima, per introdurre un criterio oggettivo: è usurario l’interesse che supera il tasso soglia fissato per legge, a prescindere dalle condizioni del debitore. Accanto a questa figura resta un’ipotesi di usura “in concreto”, fondata sulla sproporzione del corrispettivo e sulla difficoltà economica della vittima. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato il metodo di calcolo della soglia; il testo è in vigore dal 13 luglio 2011.

Contenuto della disposizione

  • Usura “presunta” (primo e terzo comma, primo periodo): chi si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è determinato dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996: tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente per la categoria di operazioni, aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali, con uno scarto massimo di otto punti rispetto al tasso medio.
  • Usura “in concreto” (terzo comma, secondo periodo): sono usurari anche interessi inferiori alla soglia quando, avuto riguardo alle modalità del fatto e al tasso medio per operazioni simili, risultano sproporzionati e chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
  • Mediazione usuraria (secondo comma): chi, fuori dal concorso nel reato del primo comma, procura a taluno denaro o altra utilità facendosi dare o promettere un compenso usurario per la mediazione.
  • Calcolo del tasso (quarto comma): si tiene conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse.
  • Pena: reclusione da due a dieci anni e multa da 5.000 a 30.000 euro; aumento da un terzo alla metà se il colpevole agisce nell’esercizio di attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria, se chiede in garanzia partecipazioni societarie o immobili, se la vittima è in stato di bisogno o svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale, o se il colpevole è sottoposto a sorveglianza speciale.
  • Confisca (sesto comma): sempre obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento, salvi i diritti della persona offesa.

L’elemento soggettivo è il dolo generico. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Nella pratica si distinguono due mondi. L’usura “di strada”, spesso legata alla criminalità organizzata, emerge da denunce, intercettazioni e assegni postdatati; qui il problema è ricostruire capitale e interessi da flussi di denaro irregolari, ed è decisiva la consulenza tecnica contabile. L’usura bancaria riguarda invece la verifica del tasso effettivo globale di contratti di finanziamento e conti correnti, con le questioni sull’inclusione nel calcolo di commissioni, polizze e spese accessorie.

Il momento consumativo ha rilievo decisivo per la prescrizione: se al patto seguono pagamenti rateali, ciascun pagamento eseguito in attuazione del patto prolunga la consumazione, e la prescrizione decorre dall’ultimo; se invece le parti rinnovano il patto con nuove condizioni, si hanno più reati distinti, eventualmente in continuazione. Prima di ogni pagamento è configurabile il tentativo, quando il creditore compie atti idonei e univoci per farsi dare gli interessi.

Per l’usura presunta non occorre provare lo stato di bisogno o la difficoltà della vittima, né rilevano gli scopi, anche speculativi, del debitore. Le difficoltà della vittima tornano invece rilevanti per l’usura in concreto e per l’aggravante dello stato di bisogno, che presuppone una condizione più grave della semplice difficoltà economica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 31 ottobre 2024, n. 40272: per l’usura presunta, fondata sul superamento della soglia, è irrilevante lo stato di difficoltà del debitore, che rileva solo per l’usura in concreto; sono irrilevanti anche le finalità speculative del debitore. Dal calcolo del tasso sono escluse solo imposte e tasse collegate all’erogazione del credito, mentre non possono essere considerate le vicende fiscali personali delle parti. I ricorsi sono stati rigettati.
  • Cassazione penale, sez. II, 11 marzo 2026, n. 9458: quando alla pattuizione seguono pagamenti rateali, l’usura è reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata e i pagamenti segnano il momento consumativo da cui decorre la prescrizione; le dazioni eseguite in attuazione di un unico patto integrano un solo reato, mentre il rinnovo del patto con nuovo capitale e nuovi interessi dà luogo a reati distinti.
  • Cassazione penale, sez. II, 3 febbraio 2026, n. 4597: richiamato il carattere frazionato della consumazione, la prescrizione va calcolata sulla pena dell’usura aggravata quando l’aggravante del quinto comma è contestata e riconosciuta.
  • Cassazione penale, sez. II, 14 maggio 2026, n. 17394: poiché i pagamenti in esecuzione del patto integrano il fatto e ne segnano la consumazione sostanziale, prima dell’adempimento è configurabile il tentativo quando l’agente pone in essere atti idonei e univoci per farsi dare gli interessi usurari, come pressanti richieste di pagamento.

Rapporti con altre norme

La clausola iniziale esclude l’usura quando ricorre la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.). Il reato concorre con l’estorsione (art. 629 c.p.) quando il creditore ricorre a violenza o minaccia per ottenere il pagamento, e con l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art. 132 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Sul piano civile, l’art. 1815, secondo comma, c.c. sanziona la pattuizione di interessi usurari con la nullità della clausola e l’esclusione di ogni interesse. La legge n. 108 del 1996 disciplina la rilevazione trimestrale dei tassi medi e il Fondo di solidarietà per le vittime, mentre la legge 23 febbraio 1999, n. 44 regola il sostegno alle vittime di estorsione e usura. La confisca è integrata dalla confisca allargata dell’art. 240-bis c.p.; il delitto è tra quelli per i quali sono ammesse le intercettazioni (art. 266 c.p.p.).