Art. 645 c.p. Frode in emigrazione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.