Art. 198 c.p. Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.