Art. 196 c.p. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

2. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.