Art. 196 c.p. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
2. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.