Art. 192 c.p. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.