Art. 187 c.p. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
2. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.