Art. 187 c.p. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

2. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.