Art. 190 c.p. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell’articolo precedente.(116)

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Note di aggiornamento

Aggiornamento (116)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l’art. 218, comma 1) che “Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.