Art. 193 c.p. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
2. Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.