Art. 193 c.p. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.

2. Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.