Art. 199 c.p. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.