Art. 199 c.p. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.