Art. 188 c.p. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
2. L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.(159)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall’Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.