Art. 188 c.p. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

2. L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.(159)

Testo in vigore dal 13 maggio 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (159)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall’Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.