Art. 191 c.p. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente:

2. 1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

3. 2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

4. 3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

5. 4° le spese del procedimento;

6. 5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

7. 6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.