Art. 185 c.p. Restituzioni e risarcimento del danno

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.