Art. 53 Codice Navigazione Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell’ambito della circoscrizione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.