Art. 53 Codice Navigazione Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell’ambito della circoscrizione.