Art. 52 Codice Navigazione Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d’acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Per l’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l’autorizzazione del ministro per le comunicazioni.

3. L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorità marittima. L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.