Art. 29 Codice Navigazione Pertinenze del demanio marittimo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.