Art. 50 Codice Navigazione Disciplina dell’uso di beni demaniali
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.