Art. 50 Codice Navigazione Disciplina dell’uso di beni demaniali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.