Art. 28 Codice Navigazione Beni del demanio marittimo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.