Art. 33 Codice Navigazione Ampliamento del demanio marittimo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell’articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene da espropriare.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.